Ordinanza Sindacale n.1 del 20/01/2026 - Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata

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Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Ambivere (applicazione D.P.R. 753/80)

Il Sindaco 

Vista la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Milano, prot. RFI.DOIT.MI.UT.ML\PEC\P\2026\000 del 16 gennaio 2026, assunto agli atti del Comune di Ambivere con prot. n. 349 del 16/01/2026, avente ad oggetto “Relazioni ferroviarie strategiche durante i Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano - Cortina 2026 - Richiesta emissione provvedimenti per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del DPR 753/80, Art. 52 e 55”, nella quale si richiede l’emissione di specifica ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell’11 luglio 1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Visto l’art. 52 del DPR n. 753 dell’11 luglio 1980 che recita: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. …Omissis….”;

Visto l’art. n. 55 del DPR n. 753 dell’11 luglio 1980 che recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. …Omissis…”;

Considerati i rischi di: - possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa; - pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza alla circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l’art. 39 dello Statuto comunale

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Vista la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Ambivere, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni; [...]

Testo completo dell'ordinanza disponibile in allegato.

A Cura di
Ufficio Tecnico

Via Dante Alighieri, 2, 24030 Ambivere BG, Italia

035 908024 /5

tecnico@comune.ambivere.bg.it

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